Accise Gas 2026: la rivoluzione degli usi e degli adempimenti
Indice
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Accise gas 2026: nuova classificazione
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La distinzione fondamentale per le accise: usi domestici e non domestici per le accise.
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Usi promiscui: i tre documenti necessari sulle accise.
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Versamenti e dichiarazioni: la fine della cadenza annuale sulle accise.
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Obblighi di garanzia più stringenti: la cauzione al 15%.
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Le incertezze sull’addizionale regionale: cosa aspettarsi.
- Conclusione
Introduzione
Importanti novità sono in arrivo per la tassazione del gas naturale a partire dal 1° gennaio 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con la Circolare n. 32/2025, ha fornito ulteriori chiarimenti. Questi chiarimenti riguardano la revisione delle accise. La revisione è stata introdotta dal D.lgs. n. 43/2025.
Il documento non è un semplice aggiornamento. Integra e completa infatti le indicazioni precedenti. Il cambiamento più grande riguarda la classificazione degli usi e introduce nuovi adempimenti fiscali. Questo impatta direttamente i venditori e i consumatori. Principalmente quelli con usi non standard.
Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta esattamente.

accise
1. Accise gas 2026: nuova classificazione
L’articolo 26 introduce una nuova distinzione fondamentale per le accise. La precedente separazione (usi civili e usi industriali) scompare. Viene sostituita quindi da una nuova suddivisione. Essa è basata sulla destinazione oggettiva d’uso del gas. Non si guarda più pertanto alla natura dell’operatore.
Le nuove categorie sono: usi domestici, usi non domestici, inoltre per la prima volta viene introdotta la regolazione specifica degli usi promiscui.
2. La distinzione fondamentale per le accise: usi domestici e non domestici per le accise
Questa distinzione non è un mero esercizio burocratico. È fondamentale perché definisce l’aliquota di accisa che verrà applicata alla tua fornitura e, di conseguenza, il costo finale del gas in bolletta.
Capire precisamente in quale categoria rientra il tuo consumo è essenziale per due motivi.
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Corretta tassazione: garantisce il fatto che tu paghi l’imposta corretta secondo la legge.
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Evitare oneri eccessivi: permette di non imbattersi in tassazioni più alte del dovuto. Specialmente per chi ha usi promiscui e deve dimostrare la ripartizione dei consumi.
Usi domestici (aliquota domestica)
Rientrano nell’aliquota per usi domestici gli impieghi di gas destinati alla combustione.
Analizziamo assieme per quali finalità!
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Abitazioni e pertinenze: ovvero, il consumo nelle unità immobiliari con funzione abitativa.
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Servizi amministrativi: riguarda effettivamente il Gas consumato da uffici pubblici, ma anche da studi professionali. Altri esempi sono: istituti di credito e d’istruzione.
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Locali d’impresa esterni: stiamo parlando essenzialmente di laboratori o sedi produttive.
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Rifornimento auto: ovvero impianti derivati dalla rete domestica. Essi sono usati ad esempio per il riempimento dei serbatoi di autoveicoli.
Questa aliquota si applica pertanto a tutti quegli usi che non sono strettamente legati al ciclo produttivo principale dell’industria.
Usi non domestici (aliquota specifica)
L’ADM sottolinea che questa aliquota non costituisce un’agevolazione. Invece è una specifica aliquota normativa.
Sono considerati pertanto usi non domestici tutti gli impieghi diversi da quelli sopra indicati.
Guardiamo quindi assieme chi rientra in questa categoria!
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Attività culturali e ricreative: possono essere ad esempio i musei, teatri e cinema. Oltre a loro abbiamo anche biblioteche e sale da ballo.
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Strutture sanitarie e assistenziali: ovvero, poliambulatori, case di cura, ma anche strutture per anziani.
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Servizi interni alle aziende: sono i consumi relativi ad attività produttive e servizi svolti all’interno del recinto delle imprese. Possono essere gli uffici amministrativi, mense aziendali o docce.
3. Usi promiscui: i tre documenti necessari sulle accise
Per la prima volta, la norma regola l’impiego del gas destinato contemporaneamente a usi differenti (es. domestici e non domestici). Viene fornito a un unico punto di riconsegna (PDR). A chi esattamente? Ad consumatore che ha un uso promiscuo. Ma analizziamo prima che cos’è un uso promiscuo.
Un uso promiscuo si verifica quando una singola fornitura di gas naturale, servita da un unico Punto di Riconsegna viene utilizzata contemporaneamente. Il gas viene utilizzato contemporaneamente per finalità diverse. Ogni uso è soggetto a un’aliquota di accisa differente.
L’applicazione delle diverse aliquote è subordinata alla presentazione al venditore di tre documenti.
Analizziamoli assieme!
– Dichiarazione sostitutiva
La Dichiarazione Sostitutiva è il documento iniziale di natura amministrativa. Non fornisce dati tecnici, ma serve a identificare e descrivere formalmente l’attività svolta presso il PDR. Serve a dichiarare gli impieghi del gas. Il consumatore dichiara quindi, sotto la propria responsabilità, chi è e come utilizza il gas. Questa dichiarazione è la premessa legale che giustifica la necessità di ripartire i consumi. Senza di essa, il venditore non avrebbe la base amministrativa per procedere.
-Relazione tecnica asseverata
La relazione tecnica asseverata deve essere redatta da un tecnico abilitato. Svolge un ruolo cruciale di convalida. In questo documento si deve spiegare perché non è stato possibile installare contatori separati. Bisogna quindi descrivere la metodologia utilizzata. Ciò serve per calcolare le percentuali di consumo per ogni destinazione d’uso.
-Ripartizione percentuale
La Ripartizione Percentuale è il documento finale che traduce l’analisi del tecnico in una base fiscale chiara. È una tabella che indica le percentuali esatte di consumo. Esse sono destinate a ciascun uso all’interno del tuo unico PDR. Serve quindi a fornire al venditore i dati necessari per suddividere l’accisa in bolletta. Senza una ripartizione numerica chiara, il venditore non può applicare le aliquote differenziate. Cose succede quindi? Per legge, deve applicare l’aliquota più onerosa all’intera fornitura.
Attenzione!
In assenza di tutta questa documentazione, l’intera fornitura sarà tassata! Avverrà secondo l’aliquota più onerosa prevista dal contratto.
4. Versamenti e dichiarazioni: la fine della cadenza annuale sulle accise
Il nuovo assetto cambia gli adempimenti fiscali per i soggetti obbligati. Introducendo pertanto maggiore frequenza e rigore.
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Versamenti Mensili
Viene introdotto il versamento mensile dell’accisa dovuta.
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Due dichiarazioni semestrali
Esse sostituiscono la dichiarazione annuale. Devono essere presentate entro settembre (per gennaio–giugno) ed entro marzo dell’anno successivo (per luglio–dicembre).
La Circolare definisce anche le disposizioni transitorie per il passaggio. La dichiarazione annuale relativa al 2025 dovrà invece essere presentata entro il 31 marzo 2026. I crediti emersi potranno essere detratti dai versamenti successivi.
5. Obblighi di garanzia più stringenti: la cauzione al 15% accise annue
Il sistema delle garanzie per il pagamento dell’accisa (la cauzione) diventa più rigoroso per gli operatori. Ecco come!
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Aumento iniziale
La cauzione iniziale sale al 15% dell’accisa annua calcolata sui volumi dichiarati.
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Adeguamento trimestrale
Gli operatori hanno l’obbligo di adeguare la cauzione trimestralmente. L’adeguamento si basa sull’imposta media dovuta nei tre mesi precedenti.
Il mancato adeguamento comporta la revoca immediata dell’autorizzazione o della licenza. Questo impedisce quindi la prosecuzione dell’attività.
6. Le incertezze sull’addizionale regionale: cosa aspettarsi
La Circolare stabilisce che l’Addizionale Regionale si applica ora. Riguarda solo i consumi che rientrano nell’aliquota “per usi domestici”.
L’Agenzia, tuttavia, non ha tenuto conto di una norma tuttora in vigore. Questa norma estenderebbe l’applicazione dell’addizionale. Includerebbe anche il gas usato per le imprese artigiane, agricole e industriali.
Questo punto specifico potrebbe avere implicazioni economiche per il settore produttivo. Quindi, è ragionevole attendersi ulteriori precisazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Dogane.
7. Conclusione
Il Correttivo e la Circolare ADM sono passaggi importanti. Segnano l’addio alla vecchia distinzione tra usi civili e industriali. Questo impone una maggiore attenzione ai dettagli. Soprattutto per chi ha consumi promiscui. La necessità di presentare relazioni asseverate al venditore dimostra un punto. L’Agenzia delle Dogane sta puntando a una tracciabilità precisa dell’accisa. Gli operatori e i consumatori non domestici hanno un imperativo. Devono verificare con attenzione la nuova classificazione del proprio punto di riconsegna (PDR). In questo modo evitano di pagare aliquote più alte.
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